Art. 1.

      1. All'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, numero 3), le parole: «di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale» sono sostituite dalle seguenti: «di istituto tecnico commerciale o industriale o per geometri o equipollente»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «All'obbligo di iscrizione nel ruolo non sono tenuti i cittadini di altri Paesi membri dell'Unione europea che esercitano nel territorio della Repubblica l'attività di agente o di rappresentante di commercio in regime di prestazione di servizi».

      2. All'articolo 9 della legge 3 maggio 1985, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È comunque valido il contratto stipulato con chi non è iscritto al ruolo»;

          b) al terzo comma, le parole da: «compresa» fino a: «4.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «compresa tra 5.000 euro e 10.000 euro».

      3. Dopo l'articolo 12 della legge 3 maggio 1985, n. 204, è aggiunto il seguente:

      «Art. 12-bis. - 1. È istituito un certificato professionale aggiuntivo con il quale si attestano l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento professionale e un comportamento conforme alle norme di corretto svolgimento della professione

 

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e che costituisce un attestato di qualità professionale.
      2. Il certificato professionale è rilasciato dalle organizzazioni sindacali degli agenti e dei rappresentanti di commercio rappresentate nel consiglio di amministrazione della Fondazione ENASARCO o da un ente da questa costituito».