1. All'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, numero 3), le parole: «di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale» sono sostituite dalle seguenti: «di istituto tecnico commerciale o industriale o per geometri o equipollente»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«All'obbligo di iscrizione nel ruolo non sono tenuti i cittadini di altri Paesi membri dell'Unione europea che esercitano nel territorio della Repubblica l'attività di agente o di rappresentante di commercio in regime di prestazione di servizi».
2. All'articolo 9 della legge 3 maggio 1985, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È comunque valido il contratto stipulato con chi non è iscritto al ruolo»;
b) al terzo comma, le parole da: «compresa» fino a: «4.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «compresa tra 5.000 euro e 10.000 euro».
3. Dopo l'articolo 12 della legge 3 maggio 1985, n. 204, è aggiunto il seguente:
«Art. 12-bis. - 1. È istituito un certificato professionale aggiuntivo con il quale si attestano l'esercizio abituale della professione, il costante aggiornamento professionale e un comportamento conforme alle norme di corretto svolgimento della professione